Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia APS”

PREMESSA

L’associazione “ARCI APS” fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l’Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957.

Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.

Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.

Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l’affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

TITOLO I - DEFINIZIONE, FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 1

L’Associazione “ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia APS” (di seguito denominata “ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia” o “Comitato Territoriale” nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede in Lamezia Terme, autonoma e pluralista, si configura come:

ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia è il Comitato Territoriale di ARCI nazionale sul territorio Lametino e Vibonese ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall’art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia è per una cultura della non violenza, per lo sviluppo di una cultura di pace, per la liberazione degli individui, per il diritto all’autodeterminazione di ogni popolo, per l’affermazione di una società solidale e multietnica; opera affinché si instaurino nuovi rapporti fra gli individui, i popoli e le comunità e si affermi una logica di soluzione non violenta dei conflitti.

L’Associazione ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia ha sede legale nel Comune di Lamezia Terme. Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria.

L’Associazione ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia APS afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno nel territorio, nella forma di un’associazione federalista e solidale, che riconosce pari dignità e autonomia economica, organizzativa e statutaria alle proprie strutture locali.

Art. 2

L’ARCI promuove, sostiene e tutela l’autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un’associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza.

L’Associazione sostiene l’idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell’associazionismo e del Terzo settore.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo sono l’elemento fondante dell’ARCI. In questo senso, l’Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

L’Associazione ARCI, in quanto forma di autorganizzazione dei cittadini, esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

Al fine di garantire la piena salvaguardia della libertà di associazione, ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia divulga la libera cultura associativa e promuove la coscienza antimafiosa attraverso informazione e formazione, promuovendo politiche di strategia di lotta non violenta contro il potere mafioso; inoltre, fornisce sostegno e solidarietà a tutti i soggetti collettivi che combattono i sodalizi mafiosi e che promuovono la resistenza alle infiltrazioni di tipo malavitoso. A tal fine, ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all’art. 416 bis c.p., nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo e per i delitti strumentali alle attività delle associazioni di stampo mafioso. Può altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all’art. 416 ter c.p..

Sono finalità di ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia e dell’associazione ARCI:

a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;

b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l’espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell’accesso universale alla conoscenza, al sapere, all’educazione, alla cultura, all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell’inclusione digitale (eInclusion);

d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;

e) la promozione di un approccio di genere nell’Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

f) l’educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell’inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell’Unione Europea e internazionale;

g) la promozione e l’ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

h) l’affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli

abusi di potere, anche attraverso l’uso sociale dei beni confiscati;

i) l’affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) l’impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l’affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l’arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/alle docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l’autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell’associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all’attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l’invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell’antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l’autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l’azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell’autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

u) il ripudio della guerra e l’impegno per l’affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l’azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all’estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

w) la difesa e l’innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell’educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;

z) l’impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell’ambiente, dell’ecosistema, dell’economia circolare e della giustizia climatica, l’architrave di una società e di un’economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

aa) l’impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell’abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l’attuazione di attività di ricovero e iniziative per l’affidamento e l’adozione;

bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all’estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l’assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;

gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 3

ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 CTS;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l’accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del CTS;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Inoltre, ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia APS, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

In generale sono potenziali settori di intervento di ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia e delle organizzazioni aderenti, ove compatibili, le attività di cui all’articolo 5 del CTS e all’art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia potrà esercitare, ai sensi dell’Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza conformemente alle linee di indirizzo della direzione e congressuali, nonché raccolte fondi ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto.

ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dalle propri/e associati/e o delle persone associate alle organizzazioni aderenti; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell’attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 4

L’ARCI aderisce alla “Federazione ARCI” contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell’ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione medesima.

In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all’ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento del carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell’Interno).

Art. 5

Il "logo" e la denominazione dell’ARCI sono patrimonio dell’associazione nazionale, così come la sua bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e verde con al centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l’uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l’automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.

TITOLO II - FORMA ASSOCIATIVA

Art. 6

Possono aderire all’ ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia:

Sono condizioni per l’adesione delle organizzazioni: l’acquisizione del certificato di adesione e l’adozione della tessera annuale dell’ARCI quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire, in accordo con la Direzione nazionale e secondo quanto stabilito dal regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell’organismo dirigente del livello associativo competente della struttura di base aderente, di norma l’organo di amministrazione della struttura di base aderente, o di uno/a o più rappresentati da essa espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale dell’ARCI al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell’organismo dirigente del livello associativo competente della struttura di base aderente, comunicato entro il termine di trenta giorni o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente della struttura di base aderente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l’accettazione e l’impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito dell’organismo dirigente del livello associativo competente, di norma l’organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all’organizzazione aderente, alla quale viene rilasciato il certificato di adesione. L’adesione è annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell’organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o nel caso in cui ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l’organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione.

Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell’iniziativa associativa e politica di ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia. La loro adesione è subordinata all’esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell’ARCI aps, quali: l’assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati.

L’ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala territoriale e locale in spirito federale.

Art. 8

Gli/le associati/e hanno diritto a:

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

TITOLO III - IL SISTEMA ISTITUZIONALE

Art. 10

L’ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all’interno dell’Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell’Associazione e al suo governo.

L’ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega della Rete associativa nazionale, potrà:

Art. 11

Il sistema associativo dell’ARCI, che ha a suo fondamento l’insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell’agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

Art. 12

ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell’Associazione sul territorio Lametino e Vibonese; valorizza l’insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l’ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i/le soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all’accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

TITOLO IV - ORGANISMI TERRITORIALI

Art. 13

Sono organismi di direzione territoriale:

Art. 14

Il Congresso si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dall’Assemblea e in base a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, proporzionalità e rappresentanza territoriale.

È garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a delegato/a per ciascuna organizzazione aderente attiva.

Esso ha il compito di:

Il Congresso può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso, esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti dell’Assemblea o dagli Organismi Direttivi delle organizzazioni aderenti che rappresentino almeno un terzo dei/delle soci/e del comitato; in ogni caso è l’Assemblea a stabilirne le norme di svolgimento.

Il Congresso straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Un Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Art. 15

L’Assemblea è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell’Associazione tra un Congresso e l’altro ed è eletta dal Congresso secondo criteri di composizione stabiliti in quella sede.

Tutte le organizzazioni aderenti hanno diritto di rappresentanza nell’Assemblea. Nessuna organizzazione può detenere nell’Assemblea una rappresentanza superiore al 40%.

Esso ha il compito di:

Su proposta della Presidenza, istituisce/si articola in commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, all’Assemblea territoriale è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina di cui agli artt. 26 e 27.

All’Assemblea è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge; può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del CTS ciascun associato può farsi rappresentare all’Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.  

L’Assemblea è convocata dal/dalla Presidente, con avviso scritto, inviato almeno sette giorni prima tramite posta elettronica o mediante avviso affisso nella sede sociale. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato cinque giorni prima.

L’Assemblea può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente e procedere all’elezione di un/a nuovo/a Presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell’Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16

Il/la Presidente è eletto/a dall’Assemblea. Esercita la rappresentanza politica dell’Associazione, ne rappresenta ed esprime l’unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

Convoca e presiede l’Assemblea; convoca e presiede la Presidenza che è eletta dalla stessa Assemblea su sua proposta.

Il/la Presidente non può essere eletto/a per più di due mandati consecutivi.

In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla Vicepresidente vicario, se nominato, di cui al precedente art. 15 o dal Componente più anziano della Presidenza, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione dell’Assemblea territoriale per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 17

Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea, con voto unanime, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell’Associazione. Al Presidente Onorario, se nominato, non spettano poteri specifici. Tuttavia, per l’autorità conferitagli, può intervenire, con diritto di voto, alla Presidenza. La carica è a tempo indeterminato, salvo il diritto al recesso. Al Presidente Onorario possono essere affidati compiti legati al suo ruolo, incarichi di rappresentanza ed eventuali contatti con enti e soggetti esterni.

Art. 18

La Presidenza organo di amministrazione ai sensi dell’art. 26 del CTS, è eletta dall’Assemblea tra i/le suoi/e componenti su proposta del/della Presidente.

La Presidenza a cui competono i poteri di straordinaria amministrazione, convocata e coordinata dal Presidente, è composta, oltre che dal Presidente, da un minimo di 4 componenti

L’assunzione della carica di componente della Presidenza è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

La Presidenza ha il compito di:

La Presidenza propone all’Assemblea le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali:

La Presidenza è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.

Alla Presidenza sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato Territoriale, in particolare di:

La Presidenza informerà degli atti più rilevanti l’Assemblea alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione della stessa per:

La Presidenza può delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

TITOLO V - LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

A) I principi generali

Art. 19

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell’ARCI sono: l’uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l’adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L’ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che saranno più precisamente definiti nel previsto Regolamento.

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei/delle presenti; è richiesta una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica nei casi di:

Per le delibere di modifiche statutario consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all’art. 15 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Gli organismi di direzione di cui all’art. 13 e gli organi di garanzia e controllo di cui all’art. 25, qualora eletti, curano il proprio libro verbali, ai sensi dell’art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, ai componenti l’organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 20

Il/la Presidente formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l’assetto di organismi e funzioni, consultando le organizzazioni aderenti.

L’elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 21

Gli organismi di direzione di cui all’art. 13 devono dotarsi entro 6 mesi dall’insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente e componente degli organismi esecutivi.

Il Collegio dei Garanti dovrà vigilare su tali adempimenti e relazionare alla Presidenza circa la sua attuazione.

Art. 22

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell’integrità dell’Associazione da parte di un’organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, a seguito di tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell’Assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Art. 23

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti, salvo l’assenza di candidati rappresentanti il genere minoritario.

B) Forme e strumenti della partecipazione

Art. 24

Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato/a che partecipa e vota.

TITOLO VI - GLI ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO

Art. 25

Sono organismi di garanzia e controllo:

A ciascun livello le cariche di componente dell’Assemblea, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 26

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è presente in ogni livello organizzativo dell’Associazione e viene eletto nei rispettivi Congressi.

Esso ha il compito di:

L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dagli organismi di garanzia e controllo delle organizzazioni aderenti.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni della Presidenza senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all’approvazione dell’Assemblea.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Art. 27

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo ed è eletto dal Congresso.

Ha il compito di:

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato di norma da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti al Comitato Territoriale.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

Il Congresso può optare per la nomina di un organo di controllo monocratico che assume le funzioni del Collegio, in armonia con quanto disposto dall’art. 30 del CTS.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

Ai/alle componenti dell’Organismo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell’Associazione e moralità.

Art. 28

Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, nei casi previsti dall’Art. 31 del CTS, l’Associazione:

TITOLO VII - PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

Art. 29

Il patrimonio dell’Associazione ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30

Le fonti di finanziamento dell’Associazione ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia sono:

Art. 31

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza predispone:

Nei limiti previsti dall’art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio.

Art. 32

L’Assemblea, entro 12 mesi dall'insediamento, approva un Regolamento Amministrativo per il Comitato Territoriale.

Art. 33

Ogni livello organizzativo dell’Associazione ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

Ferma restando la facoltà dell’Assemblea di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all’art. 15 e all’art. 19, alla Assemblea è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 35

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 49 del CTS lo scioglimento dell’Associazione ARCI Lamezia Terme Vibo Valentia può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio del Comitato Territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell’art. 50 del CTS.

Art. 36

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.

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